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P. 22/03/20057. In caso di mancata registrazione del modello unico informatico catastale, l'Agenzia rende disponibile all'utente, in via telematica, apposita comunicazione nella quale sono indicati: a) la data di effettuazione dei controlli; b) i motivi della sospensione o della mancata registrazione. 8. Sulle ricevute di cui ai commi 2, 5 e sulla comunicazione di cui al comma 7, l'Agenzia appone il codice di autenticazione. Eventuali ulteriori comunicazioni inerenti il modello presentato sono inoltrate per via telematica. Art. 9. - Modalità di pagamento 1. Le modalità di pagamento dei tributi, delle sanzioni e dei relativi interessi, dovuti per gli atti di aggiornamento presentati con il modello unico informatico catastale, sono regolate con provvedimento del 21 marzo 2005 del direttore dell'Agenzia del territorio, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 10. - Funzionamento del servizio telematico 1. Salvo cause di forza maggiore, l'utilizzo del servizio telematico è assicurato dalle ore 9 alle ore 18, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi. 2. L'Agenzia può in ogni caso sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso. 3. In caso di sospensione prolungata, l'Agenzia provvede a darne comunicazione con qualunque mezzo idoneo. 4. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, l'atto di aggiornamento, predisposto secondo le modalità ordinarie, è presentato presso lo sportello dell'Ufficio territorialmente competente. Art. 11. - Attivazione del servizio 1. Con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1 è fissata la progressiva attivazione del servizio per particolari tipologie di atti di aggiornamento catastale e per specifiche aree geografiche, anche limitatamente a determinati soggetti. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2005 Il direttore dell'Agenzia: Picardi Allegato 1 MODALITA' TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DEL MODELLO UNICO INFORMATICO CATASTALE 1. Caratteristiche generali. Gli utenti di cui all'art. 1 inviano il file che contiene un modello unico informatico catastale utilizzando il servizio telematico predisposto dall'Amministrazione finanziaria. L'Ufficio del territorio, all'atto dell'abilitazione di cui all'art. 6, fornirà agli utenti la documentazione e quanto necessario per garantire l'accesso e l'utilizzo del servizio telematico. Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente allegato e, in generale, le novità più rilevanti per gli utenti, vengono rese pubbliche dall'Amministrazione finanziaria mediante un servizio di informativa agli utenti, disponibile all'interno del servizio telematico. 2. Modalità di accesso. L'accesso al servizio telematico avviene secondo una delle seguenti modalità a) Rete IP privata: L'accesso avviene in tal caso tramite connessione con linee telefoniche commutate ordinarie o ISDN, raggiungibili, da tutto il territorio nazionale, mediante un numero telefonico, che verrà comunicato dagli uffici finanziari unitamente alle istruzioni; b) Rete Internet. La trasmissione prevista al punto b) avviene con protocollo di sicurezza crittografato. 3. Requisiti tecnici per l'utilizzo del servizio. Per la fruizione dei servizi telematici di presentazione del modello unico informatico catastale è sufficiente disporre di personal computer dotati di un Browser (Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer, versione 4.X o superiori, o browser equivalenti), Adobe Acrobat Reader (versione 4.X o superiore) ed operanti in Ambiente WIN o MAC/OS. 4. Trasmissione dei file e delle ricevute. 4.1. Costituzione e invio del file da trasmettere. Prima di procedere alla trasmissione l'utente è tenuto a costituire il modello unico informatico catastale secondo le modalità al momento vigenti e apporre la firma elettronica avanzata. Predisposto il file costituito dal modello unico informatico catastale e dalla firma elettronica avanzata, l'utente si connette al servizio e lo invia. 4.2. Ricezione del modello unico informatico catastale. L'Amministrazione finanziaria, quando riceve il file, attraverso un sistema di validazione, effettua due distinte operazioni che consistono in: a) decifratura della firma elettronica, mediante la chiave pubblica dell'utente; se l'operazione va a buon fine, è certo che l'origine del file sia proprio quella dichiarata al momento della trasmissione (autenticazione del mittente); b) ricalcolo dell'impronta del modello; se l'impronta coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non è stato alterato successivamente all'apposizione, da parte dell'utente, della firma elettronica (integrità del dato). 4.3. Predisposizione e restituzione delle ricevute all'utente. Completato il controllo della firma elettronica, il sistema di validazione dell'Amministrazione finanziaria provvede a: a) controllare che il file inviato sia un modello unico informatico catastale; b) controllare che la somma versata dall'utente secondo le modalità di cui all'art. 11 sia sufficiente al pagamento di tributi dovuti; c) sottoporre il file che contiene i dati della ricevuta ad una funzione che calcola l'impronta del file stesso; d) cifrare l'impronta del file con la chiave privata di firma dell'Amministrazione finanziaria; e) predisporre la ricevuta che contiene le informazioni di cui all'art. 9 comma 2 del decreto. Il file contenente le ricevute, predisposto con le modalità descritte, è a disposizione dell'utente che, connettendosi al servizio, provvede a scaricarlo sul proprio personal computer. 5. Chiavi per la generazione del codice di autenticazione dei file (firma elettronica avanzata). Completate le procedure di cui all'art. 7 l'utente, utilizzando le istruzioni ricevute dall'Ufficio del territorio, installa il software che utilizzerà per la generazione dell'ambiente di sicurezza. Tale software permette di: - creare un canale di comunicazione sicuro con il sistema di certificazione; - generare la coppia di chiavi (una pubblica e una privata), depositandola sul dispositivo di firma che sarà utilizzato per il calcolo dei codici di autenticazione; - inviare la richiesta di iscrizione della chiave pubblica nell'apposito registro che le contiene, gestito dall'Amministrazione finanziaria. Il sistema di certificazione, ricevuta la richiesta, esegue le seguenti operazioni: - verifica la richiesta di certificazione, controllando la rispondenza dei dati in essa contenuti con le informazioni trasmesse dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione di cui all'art. 7, nonchè l'univocità della chiave pubblica; - genera il certificato, utilizzando la chiave privata di certificazione dell'Amministrazione finanziaria; -pubblica il certificato nell'apposito registro; - restituisce all'utente il certificato e le chiavi pubbliche dell'Amministrazione, che saranno utilizzate per verificare i codici di autenticazione presenti sulle ricevute di cui all'art. 9. Il certificato che contiene la chiave pubblica dell'utente ha validità di due anni a partire dalla data della sua pubblicazione; alla scadenza l'utente può rinnovare il certificato con le stesse modalità con le quali è stato generato la prima volta. Le fasi sopra descritte sono eventi registrati in un giornale di controllo. E' a carico dell'utente la custodia del dispositivo di firma che contiene, tra l'altro, la chiave privata dell'utente. |
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